Accesso agli atti

ACCESSO AGLI ATTI EX L. 241/90 s.m.i e D.P.R. 184/06

TPER S.p.A. è soggetta alla Legge 241/90 s.m.i ed al D.P.R. 184/06 in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi.

Che cos’è?

L’accesso agli atti e documenti amministrativi è il diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione e, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi concernenti le attività di pubblico interesse svolte da TPER S.p.A, rispetto ai cui procedimenti amministrativi il terzo vanti un interesse legittimo. 

Link di accesso

A questa pagina è pubblicato il "Regolamento per l’esecuzione del diritto di accesso ai documenti amministrativi" affinché chiunque sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale - così come indicato dalla stessa Legge - possa trovare le informazioni utili per esercitare tale diritto, nonché il fac-simile dell’istanza da presentare per effettuare l’accesso

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso deve essere motivata e rivolta agli Uffici TPER S.p.A.:

 

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo   tperspa @ legalmail.it

• tramite posta ordinaria a TPER S.p.A., via di Saliceto 3, 40128 Bologna

• tramite fax al n. 051 350 177

 

Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 25, co. 4, della L. 241/90, decorrenti dalla data di formale ricezione della richiesta da parte di TPER S.p.A. con l’adozione di un provvedimento espresso di accoglimento (parziale o totale), di rigetto o differimento. Decorso tale termine senza che vi sia stata formale risposta, l’accesso deve intendersi tacitamente negato.

 

In caso di accoglimento, l’eventuale rilascio di copia dei documenti è subordinato al pagamento di un importo come stabilito dall’art.13 del “Regolamento per l’esecuzione del diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Per quanto riguarda i documenti accessibili, il potere di differimento e le esclusioni del diritto di accesso, si rinvia agli artt. 4, 5 e 6 del “Regolamento per l’esecuzione del diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Tutela

Qualora si sia espresso un provvedimento di rifiuto o differimento dell’accesso o sia inutilmente trascorso il termine di 30 giorni dalla richiesta di accesso formale, è possibile chiedere il riesame del diniego al Difensore Civico, oppure presentare ricorso al T.A.R.